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Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in Collegi elettorali, raggruppando piu' comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a 50 e frazionando i comuni maggiori. Il Collegio non puo' comprendere piu' di 500 elettori".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1966 al 22 dicembre 2008
