L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

  • 1)i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
  • 2)i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di eta'".

Testo vigente dal 7 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;725~artunico · fonte su Normattiva