Il primo e secondo comma dell'articolo 54 sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio di disciplina e' costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed e' composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente. Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggiore generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresi' nominati membri supplenti, rispettivamente per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art12 · fonte su Normattiva