Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione e' riliquidata con effetto dal 1 gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento dello condizioni predette.

Testo vigente dal 28 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-11;574~art2 · fonte su Normattiva