Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilita' di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art9 · fonte su Normattiva