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Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti e' aumentato di lire 70 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;257~art1 · fonte del testo