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Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata e' esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, sempreche' detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.

Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;257~art2 · fonte del testo