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Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata e' esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, sempreche' detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.
Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
