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Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
