Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

Art. 10 — Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato

Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Testo vigente dal 10 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-07;133~art10 · fonte su Normattiva