Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorita' delegata Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».
Testo vigente dal 10 agosto 2012
