Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

Art. 7 — Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)». Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».

Testo vigente dal 10 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-07;133~art7 · fonte su Normattiva