Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235, e' sostituito dal seguente: "Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".

Testo vigente dal 6 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;519~art1 · fonte del testo