L'articolo 3 della legge 3 aprile 1957, n. 235, e' sostituito dal seguente: "Il prelievo puo' essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo puo' essere effettuato anche nel luogo del decesso".

Testo vigente dal 6 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;519~art2 · fonte del testo