Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto. Il prelievo puo' essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realta' della morte. Per le modalita' del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realta' della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art1 · fonte del testo