A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo - e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati - e' fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni. Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e' aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni. Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
2Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto (con l'art.36, comma 1, lettera a) che salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data e' abolito il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.
Testo vigente dal 1 gennaio 1998
