Riordinamento della previdenza marinara

Art. 5 — Retribuzione assoggettabile a contributo

I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonche' quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella G. M. n. 2, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione. I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonche' il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziche' mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare. Ai fini suddetti nonche' ai fini del secondo comma del successivo articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile. I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonche' l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori. Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonche' gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447. La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 124/1971

    Questione infondata
    9 giugno 1971

    È da escludere che non abbia carattere normativo e che non sia pertanto consentito il controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale della tabella GM. (gestione marittimi) n. 2 annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara. La tabella - contenente l'indicazione delle qualifiche e delle corrispondenti retribuzioni medie mensili necessarie per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara - costituisce parte integrante della legge, ha la stessa forza e valore di legge che hanno le disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 che espressamente la richiamano ed insieme con essa sono stati impugnati e nessuna influenza sul suo carattere legislativo ha il fatto che essa in prosieguo può essere modificata ad opera di un atto dell'autorità amministrativa (1) poiché è la stessa legge che ha disciplinato questo particolare procedimento di variazione allorché siano intervenuti mutamenti nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti e di accordi nazionali di lavoro. (1) decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art5 · fonte su Normattiva