Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il testo dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: "I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per piu' di due volte consecutive. I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato. I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta. I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichita', e belle arti, non possono prendere parte, ne' in qualita' di commissari ne' in qualita' di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative".
Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
