Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione e' prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente.

Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-02;699~art11 · fonte del testo