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La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione e' prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente.
Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
