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Il testo dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "La seconda Sezione e' composta di diciotto membri e cioe':

  • a)di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della seconda Sezione con funzioni di presidente;
  • b)di due ispettori centrali per l'insegnamento secondarie (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;
  • c)di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;
  • d)di due capi di Istituto, una dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo;
  • e)di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;
  • f)di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro".

Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-02;699~art5 · fonte del testo