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Il testo dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "La seconda Sezione e' composta di diciotto membri e cioe':
- a)di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della seconda Sezione con funzioni di presidente;
- b)di due ispettori centrali per l'insegnamento secondarie (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;
- c)di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;
- d)di due capi di Istituto, una dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo;
- e)di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;
- f)di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro".
Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
