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Il testo dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il parere e' obbligatorio, oltre che nei casi gia' stabiliti dalla legge:
- a)sui programmi di insegnamento e di esame;
- b)sui programmi e le modalita' dei concorsi a cattedre. Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno. I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta. Per la validita' delle decisioni della Giunta e' richiesta la presenza di almeno cinque membri".
Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
