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Il testo dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: "La terza Sezione e' composta di diciassette membri e cioe':
- a)di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della terza Sezione con funzioni di presidente;
- b)di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro;
- c)di un capo di Istituto o professore della seconda Sezione eletto dai membri della terza Sezione;
- d)di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo".
Testo in vigore dal 17 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
