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All'onere dipendente dall'applicazione delle presente legge previsto, per l'esercizio 1962-63, in lire 3.220.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con le disponibilita' di cui al precedente articolo 13. All'ulteriore maggiore spesa di lire 630 milioni che lo stesso provvedimenti comportera' per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvedera' con i normali stanziamenti che risulteranno inscritti, per detto esercizio, nei capitoli delle "Spese per gli assuntori".
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
