Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 337 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il primo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1296, e' sostituito dai seguenti: "La tabella delle retribuzioni mensili iniziali lorde degli assentori, allegata alla legge 30 dicembre 1959, n. 1296, e' sostituita da quella annessa alla presente legge. Gli assegnati personali, che sono riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede, di prima applicazione della nuova allegata tabella". Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1296, e' modificato come segue: "Agli assentori, alla data dalla quale ha effetto la presente legge, sono attribuiti, al massimo, altri due aumenti periodici, secondo i criteri previsti dalla legge 5 marzo 1958, n. 224". All'articolo 1 dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi: "Agli addetti presso assuntorie classificate in base agli articoli 1 e 3, comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6, e' corrisposta, una, indennita' nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria. L'indennita', compete nella misura di cui alla prima categoria soltanto agli addetti alle assuntorie di stazione tenuti al presenziamento dei treni e dei passaggi a livello, agli addetti alle assuntorie di passaggio a livello e nei casi in cui il servizio viene svolto all'aperto, o in condizioni di particolare disagio o responsabilita', Qualora, per effetto, della diminuita entita' delle prestazioni, un impianto in assuntoria cessi di essere, classifica in una delle categorie previste dall'articolo 3, l'assuntorie, che continui ad essere ivi utilizzato, per disposizione dell'Azienda ferrovia, conserva la retribuzione gia' in godimento, ma il periodo di tale utilizzazione non e' utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione. Agli assuntori ex combattenti viene concessa, a domanda, una maggiore anzianita' di due anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Tale beneficio viene attribuito, nella posizione rivestita all'atto dell'entrata in vigore della presente legge agli assuntori gia' in servizio alla data stesso ed in quella rivestita all'atto dell'iscrizione nei ruolo speciale compartimentale ai nuovi assunti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art2 · fonte del testo