Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 396 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' sostituito dai seguenti: "L'assegnato vitalizio mensile di cui al precedente comma, spettante agli assuntori che abbiano venti anni di servizio, e' pari al 44 per centro dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dall'articolo 11. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, l'assegno di cui sopra e' aumentato dell'1,80 per cento della retribuzione fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento con 40 anni di servizio. Nei casi in cui l'assegno spetti con anzianita' inferiore ai 20 anni di servizio utile, la percentuale del 44 per cento, e' ridotta, dell'1,80 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento del 20°. Ai titolari di assegni vitalizi diretti di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed a quelli di assegni vitalizi indiretti o di riversibilita' di importo non superiore alle lire 300.000 annue lorde compete il caroviveri nella misura di lire 24.000 annue lorde. Nei casi di assegni vitalizi diretti compresi tra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e di assegni vitalizi indiretti o di riversibilita' compresi tra lire 300.000 a lire 321.000 annue lorde, il caroviveri compete in misura pari all', differenza fra lire 424.000 o lire 324.000 e l'assegno spettante. Agli assuntori cessati dal servizio con diritto all'assegno vitalizio o ai loro aventi causa spettano le quota di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive integrazioni, con le stesse norme in vigore per i pensionati ferroviari". Le disposizioni di cui sopra, agli effetti economici, decorrono dal 1 luglio 1962 e si applicano anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1 febbraio 1958 in poi, od ai loro aventi causa. L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di cessazione dall'incarico avvenuta per morte ovvero per inabilita' permanente, dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta (per causa unica e diretta di servizio, all'assuntore o ai suoi aventi causa spetta il trattamento analogo a quello previsto per il personale ferroviario". Le disposizioni di cui sopra, si applicano nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 14 maggio 1958 ed hanno effetti economici dal 1 luglio 1962.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art5 · fonte del testo