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Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 2. L'elenco e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3. 3. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
- a)attitudini ed esperienza professionale;
- b)assenza di sanzioni disciplinari;
- c)anzianita' professionale non inferiore a sei anni. 4. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. 5. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico ed e' a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
