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Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 2. L'elenco e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3. 3. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • a)attitudini ed esperienza professionale;
  • b)assenza di sanzioni disciplinari;
  • c)anzianita' professionale non inferiore a sei anni. 4. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. 5. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico ed e' a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia".

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2003

    Questione infondata
    23 dicembre 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), e riprodotto negli a…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217 · Art. 80 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 299/2002

    Questione infondata
    28 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito dello speciale elenco istituito presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati. La norma non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità, spettante al legislatore, in tema di concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, essendo orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione stessa né pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, poiché assicura, comunque, un'ampia possibilità di scelta del difensore tra quelli iscritti. - V., a proposito della discrezionalità del legislatore in ordine all'esercizio della difesa tecnica, le sentenze citate n. 394/2000, n. 61/1996, n. 54/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art17 · fonte su Normattiva