Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - (Relazione al Parlamento) - 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
