Sono manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134, nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., e dell'art. 96 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di decidere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria (comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché nella parte in cui, nel caso di istanza formulata in udienza, prevede l'obbligo per il giudice di decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta, in quanto i remittenti muovono dall’erroneo presupposto interpretativo che la nullità comminata dalla disposizione impugnata colpirebbe il provvedimento che essi sono chiamati a prendere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove la prevista nullità, evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce, concerne gli atti del processo principale, e non il sub-procedimento per l’ammissione al beneficio. - Questioni aventi ad oggetto la stessa disposizione sono state dichiarate infondate e manifestamente infondate, rispettivamente, dalle richiamate sentenza n. 304/2003 e ordinanza n. 94/2003. - Sulla manifesta infondatezza di questioni formulate sulla base di erroneo presupposto interpretativo, cfr. ordinanze n. 294 e n. 100/2003.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 179 c.p.p. · Art. 96 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)