Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

Art. 4 — Classificazione delle spese

All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)alla lettera a), la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
  • 2)alla lettera b), la parola: «secondo» e' sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti». All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» e' sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo». All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilita' a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;
  • b)il comma 7 e' abrogato.

Testo vigente dal 25 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;163~art4 · fonte su Normattiva