((Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo)).

Testo vigente dal 13 maggio 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-01-23;8~art6 · fonte su Normattiva