Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 per l'esercizio 1960-61 sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-05;442~art3 · fonte del testo