La quota che per il disposto dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, l'Ente per la valorizzazione della isola d'Elba e' tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, e' portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni. Il riparto fra i Comuni, anziche' in base alla popolazione censita, dovra' avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.

Testo vigente dal 7 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-05;442~art2 · fonte del testo