Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento. Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilita' a tutti gli effetti.
Testo vigente dal 16 luglio 1966
