Per le finalita' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, e' autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

Testo vigente dal 16 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526~art2 · fonte su Normattiva