Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. 1. di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. (Omissis).».

Testo vigente dal 29 ottobre 2015

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16342/2025

    17 giugno 2025
    • ADOZIONE
    • ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ)

    Nell'affidamento extrafamiliare, gli affidatari, in quanto figure vicariali dei genitori ed in ragione della quotidianità del loro rapporto con l'affidato, devono essere convocati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità e, quindi, anche nel giudizio di appello, al fine di consentire la compiuta valutazione dell'interesse del minore.

    Art. 2 · Art. 4 adozione · Art. 5 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2015-10-19;173~art2 · fonte su Normattiva