La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente: "a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art29 · fonte su Normattiva