La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente: "a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
Testo vigente dal 26 aprile 2001
