1. L'articolo 49 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. 2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art28 · fonte su Normattiva