1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni". 2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art35 · fonte su Normattiva