1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art36 · fonte su Normattiva