1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". All'articolo 336 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art37 · fonte su Normattiva