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Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo e secondo della lettera a) sono sostituiti con i seguenti: "a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film. Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato". Nel medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera c) e' sostituita con la seguente: "c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso e' stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al film".

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art10 · fonte su Normattiva