Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Art. 11 — Comitato per il credito cinematografico
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Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 e' aggiunto il seguente periodo: "Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente". Dopo il penultimo comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
