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Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 e' aggiunto il seguente periodo: "Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente". Dopo il penultimo comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti".

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art11 · fonte su Normattiva