Art. 13 — Commissioni di esperti
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La rubrica dell'articolo 46 e' sostituita con la seguente: "Commissioni di esperti" e i primi tre commi dell'articolo 46 sono sostituiti con i seguenti: "Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5. Le commissioni, il cui numero e' fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:
- a)due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b)un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
- c)un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- d)un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e)un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- f)un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
- g)un attore cinematografico;
- h)un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44. Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione". Gli ultimi due commi dell'articolo stesso sono sostituiti con i seguenti: "Per ogni componente effettivo e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente. Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo". Nell'articolo 5, primo comma, l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "L'accertamento di tali requisiti e' demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46"; nell'articolo 18, primo comma, le parole: "sentito il parere della commissione di cui all'articolo 46" sono sostituite con le seguenti: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46"; nell'articolo 47, primo comma, le parole: "adottati dal comitato di esperti", sono sostituite con le seguenti: "adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
