Art. 14 — Commissione d'appello
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Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 47 sono sostituiti con i seguenti: "Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario e' nominato un supplente. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo. Le riunioni sono valide se presente maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
