Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 15 — Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

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La lettera c) del primo comma dell'articolo 48 e' sostituita con la seguente: "c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818". Il terzo comma e' sostituito con il seguente: "Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo". Il quarto comma e' sostituito con i seguenti: "Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente. I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta".

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art15 · fonte su Normattiva