Art. 17 — Comitato per i film prodotti per ragazzi
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Il secondo comma dell'articolo 50 e' sostituito con il seguente: "Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente". Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti". L'ultimo comma e' sostituito con il seguente: "Il comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
