Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 18 — Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

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Al terzo comma dell'articolo 51 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti". Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti". L'ultimo comma dell'articolo 51 e' sostituito con il seguente: "Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente".

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art18 · fonte su Normattiva