Art. 2 — Commissione centrale per la cinematografia
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Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera y) e' sostituita con la seguente: "y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia". Dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Per ogni componente effettivo e' nominato con le stesse modalita' un supplente". Dopo il nono comma e' aggiunto il seguente: "Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalita' un supplente. Per la validita' della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
