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Il settimo comma dell'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma". Il quarto comma dell'articolo 4 e' abrogato.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art3 · fonte su Normattiva