Art. 4 — Attestati di qualità ai lungometraggi
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L'articolo 8 e' sostituito con il seguente: "Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' potra' essere rilasciato per ogni semestre a non piu' di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non piu' di tre lungometraggi di cui all'articolo 18. La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE. La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria. Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
