Art. 7 — Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità
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Il secondo comma dell'articolo 21 e' sostituito con il seguente: "Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale".
Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004
